Onorificenze
“Spiegazione e descrizione”
R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 e successive modificazioni.
Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi, anche compiuti in tempo di pace, purché l’impresa sia strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell’autore.
Le proposte, salvi i casi eccezionali previsti in tempo di guerra, sono vagliate da una Commissione Militare, costituita appositamente.
Le decorazioni al valor militare sono: Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento, Medaglia di Bronzo (conferibili anche in tempo di pace); Croce di Guerra al Valor Militare (conferibile solo in caso di guerra).
Il grado di decorazione al valor militare si commisura alla entità dell’atto di valore compiuto, quale è determinato dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell’autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e la somma dei risultati conseguiti. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre ad una supervalutazione dell’impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
Quando l’autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell’atto di valore, la decorazione può essere concessa alla sua memoria.
Le insigne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani; o in mancanza dell’una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.
Quando manchino detti coniugi prossimi, le insigne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.
In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insigne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà di essi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle concessioni. E tali disposizioni si applicano anche per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.
Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge n. 543 del 24 marzo 1932, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.
Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero. Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d’armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d’armi dalla stessa persona. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto Reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17.
L’assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è corrisposto vita naturale durante al decorato. Esso è reversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinchè conservi lo stato vedovile o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinchè siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile. Quando trattasi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l’assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la reversibilità.
Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull’abito civile. E’ data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e finché conservi lo stato vedovile; oppure al padre o alla madre di lui.
Per ottenere l’assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, la reversibilità dell’assegno annuo annesso alle medaglie, l’autorizzazione ad indossare le insegne, è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.
I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l’abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne. I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.
Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti non inferiore alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato. L’assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell’ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell’anno per condotta e disciplina.
A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta Ufficiale. Di essa viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di nascita del decorato.
Spetta al detto Comune l’obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell’albo pretorio ed anche con le inserzioni nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall’Amministrazione comunale e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.